Art. 203.
Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione[Nota1].
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso[Nota2].
3. Qualora nei termini previsti non sia stato
proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale,
in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota3],
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento[Nota4].
[Nota1]Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
[Nota2]Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
[Nota3]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
[Nota4]La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 218. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.